REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Finalità
1.1
Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 3.3 dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento e disciplina l'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi in esso previsti. Esso indica i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, assicurando la trasparenza dell'attività, le motivazioni delle scelte, la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi oltre alla più ampia tutela degli interessi statutari.
Scopi, Settori e territorio di intervento
2.1
Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, la Fondazione, nel rispetto della propria tradizione e della propria storia, considerando inscindibile il rapporto tra sviluppo economico del territorio e progresso sociale e culturale delle popolazioni che vi abitano, persegue esclusivamente scopi di utilità sociale operando, in via prevalente, nei settori rilevanti, come individuati secondo un programma triennale formulato dagli Organi competenti nel rispetto delle leggi vigenti e delle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza. Il programma, con la specifica individuazione dei settori, sarà reso pubblico nelle forme individuate, di volta in volta, dal Consiglio di Indirizzo e comunicato, tempestivamente, all'Autorità di Vigilanza.
2.2
Gli scopi di utilità sociale sono diretti al perseguimento di obiettivi che abbiano la funzione diretta o mediata di favorire il progresso della comunità sociale nelle sue diverse articolazioni e di affrontare bisogni emergenti della collettività.
2.3
La Fondazione può comunque individuare progetti specifici di intervento sempre per la promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali.
2.4
La Fondazione svolge la propria attività preminentemente nel territorio di tradizionale radicamento ed operatività della Cassa di Risparmio di Cento. In ogni caso, l'attività di intervento della Fondazione, compresa quella relativa ai progetti specifici di cui al precedente punto 2.3, deve essere indirizzata nei settori ammessi, come individuati all'art. 1, 1° comma, lett. c-bis), D.Lgs. n. 153/1999, nell'ambito dei quali sono scelti i settori rilevanti, in numero non superiore a cinque.
Procedure di programmazione pluriennali ed annuali
3.1
L'attuazione delle finalità statutarie è operativamente assicurata dall'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo del Documento di Programmazione Pluriennale e dall'approvazione del Documento Programmatico Previsionale annuale, predisposto dal Consiglio di Amministrazione anche sulla base degli orientamenti generali forniti dalle Commissioni Consultive di lavoro istituite dal Consiglio di Indirizzo.
3.2
Il Documento di Programmazione Pluriennale, tenuto conto dei vincoli e delle determinazioni assunte riguardo alla gestione ed all'utilizzazione del patrimonio, è redatto ogni tre anni secondo il programma di attività ed in previsione delle risorse disponibili nel periodo e definisce in linea di massima:
- gli indirizzi strategici;
- gli obiettivi da perseguire e le linee di operatività;
- le priorità e gli strumenti di intervento;
- i settori di intervento individuati, con riferimento alle peculiarità ed alle esigenze del territorio.
Se ritenuto necessario, il Consiglio di Indirizzo può aggiornare o integrare il documento nel corso del periodo di vigenza dello stesso.
3.3
Il Documento Programmatico Previsionale annuale ha per oggetto le linee di intervento previste per l'esercizio successivo, anche in relazione all'attuazione di impegni finalizzati alla realizzazione degli obiettivi del programma pluriennale di attività.
3.4
Il Documento Programmatico Previsionale annuale deve essere approvato dal Consiglio di Indirizzo ogni anno entro il mese di ottobre per essere trasmesso all'Autorità di Vigilanza.
3.5
Il Documento Programmatico Previsionale annuale stima l'ammontare complessivo delle risorse da impiegare per le finalità istituzionali, fornendo indicazioni in merito alla loro suddivisione tra i settori, definisce gli obiettivi e le linee di operatività ed intervento per l'esercizio successivo.
Principi generali di intervento
4.1
La Fondazione impronta la sua azione a criteri di efficienza, equità, indipendenza, imparzialità e trasparenza verso tutti i soggetti che entrano in relazione con essa.
4.2
La Fondazione persegue i propri scopi:
- finanziando progetti ed iniziative propri e di terzi, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati aventi finalità analoghe a quelle della Fondazione;
- mediante l'eventuale esercizio diretto o indiretto di imprese strumentali nell'ambito dei Settori Rilevanti, anche con l'assunzione di partecipazioni di controllo in società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali;
- aderendo altresì ad attività consortili o associative, sia italiane che estere, ed intraprendendo ogni altra azione ritenuta opportuna ed utile per perseguire le finalità proprie della Fondazione.
4.3
L'attività istituzionale è definita prevalentemente secondo linee di programmazione pluriennale ed annuale. Restano esclusi interventi nei Settori di attività che non rientrano tra quelli individuati nei suddetti programmi, salvo particolari ed eccezionali esigenze e previa modifica dei programmi approvata dai competenti Organi.
4.4
La Fondazione valuta complessivamente le richieste giudicate ammissibili all'erogazione con l'intento di soddisfare quanto desiderato dal richiedente nell'ambito dell'ammontare complessivo del reddito erogabile nell'esercizio.
4.5
La Fondazione può prevedere la destinazione di somme per la realizzazione di iniziative od interventi non legati per la loro dimensione ad uno specifico progetto, ma in ogni caso riconducibili ai Settori di attività individuati nei documenti di programmazione.
4.6
La Fondazione provvede a divulgare nelle forme ritenute più opportune le informazioni necessarie a far conoscere le proprie iniziative.
Soggetti destinatari degli interventi e attività istruttoria
5.1
Possono beneficiare degli interventi della Fondazione i soggetti pubblici e privati senza fini di lucro aventi natura di ente non commerciale, il cui scopo sia riconducibile a uno dei Settori di intervento della Fondazione, nonché le imprese strumentali, come definite dall'articolo 1, 1° comma, lettera h) del D.Lgs. 153/1999, le imprese sociali di cui al D.Lgs. 24.3.2006, n.155, e le cooperative sociali di cui alla Legge 8.11.1991, n. 381 e successive modificazioni.
I soggetti privati debbono essere normalmente costituiti per atto pubblico o registrato o per scrittura privata autenticata.
La Fondazione ha comunque la facoltà di accogliere domande provenienti da soggetti o comitati costituiti in assenza delle formalità suddette qualora i fini perseguiti e l'attività svolta siano attinenti ai propri Settori di intervento e senza scopo di lucro.
5.2
Ai sensi dell'art. 3, 5° comma, del vigente Statuto, non sono ammessi finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni dirette o indirette, in qualsiasi forma, ad enti con fini di lucro od a favore di imprese di qualsiasi natura con eccezione delle imprese strumentali, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui al punto 5.1.
Inoltre non sono ammesse erogazioni di contributi a partiti ed associazioni politiche o sindacali, ad associazioni di categoria, a soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità dei cittadini o a promuovere ogni forma di discriminazione, ad associazioni sportive di natura professionale, salvo che le richieste siano avanzate per attività rivolte alla promozione dello sport presso i giovani od a favore di soggetti svantaggiati.
5.3
Le domande di contributo da parte di soggetti terzi devono essere presentate alla Fondazione, utilizzando il fac–simile di domanda predisposto dalla stessa e presente sul proprio sito Internet www.fondazionecrcento.it, entro il 15 febbraio, per le iniziative da realizzare nell'esercizio a cui si riferiscono, ed entro il 30 settembre per le attività stagionali che interessano parte dell'esercizio in corso e parte di quello successivo. La Fondazione si riserva di esaminare domande che rivestono carattere di urgenza, anche se presentate al di fuori dei termini suddetti.
5.4
L'attività istruttoria inizia con l'esame e la verifica ad opera della Segreteria degli aspetti formali e degli elementi di rispondenza fra la richiesta e la previsione statutaria e regolamentare, nonché con i programmi annuali e pluriennali adottati dalla Fondazione. In caso siano necessari ulteriori approfondimenti, prosegue con l'acquisizione di un parere della commissione consultiva o di studio attinente al Settore di intervento e si conclude con la decisione espressa dal Consiglio di Amministrazione.
5.5
In ogni caso, nello svolgimento dell'attività istruttoria e di selezione delle richieste di contributo, gli eventuali Organi consultivi e gli Organi interni si attengono alla valutazione obiettiva del progetto, avendo come unico scopo il miglior perseguimento dei fini statutari e dei programmi da realizzare. Pertanto essi effettuano un'analisi quanto più possibile rigorosa degli effetti che il progetto è suscettibile di avere in relazione ai costi, diretti e indiretti, che comporta la sua realizzazione e la conseguente gestione.
5.6
La Fondazione, durante la fase istruttoria, può assumere informazioni integrative rispetto a quelle indicate nel successivo articolo 6, finalizzate ad acquisire ulteriori elementi a completamento dell'istruttoria.
5.7
Nell'acquisizione e nel trattamento dei dati relativi ai richiedenti la Fondazione opera nel pieno rispetto della legislazione in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.
Criteri per la valutazione delle iniziative promosse da terzi
6.1
La Fondazione prende in considerazione iniziative specifiche per le quali sia possibile individuare con precisione il contenuto, i soggetti coinvolti, i beneficiari e gli obiettivi che si intendono raggiungere, nonché le risorse ed i tempi necessari per la loro realizzazione. In particolare le domande di contributo dovranno contenere le seguenti indicazioni:
- la precisa identificazione giuridica del soggetto richiedente;
- il costo complessivo della iniziativa e relativo piano di copertura finanziaria;
- entità del contributo richiesto alla Fondazione;
- le eventuali altre fonti di finanziamento che concorreranno a sostenere le spese necessarie alla completa realizzazione del progetto;
- una indicazione dei benefici per la popolazione e per il territorio interessati dall'iniziativa.
Alla richiesta dovranno essere allegati:
- una esauriente relazione, che si riferisce al grado di fattibilità e le soluzioni progettuali adottate per l'iniziativa, in coerenza con gli strumenti urbanistici dei singoli Enti Locali;
- la eventuale documentazione autorizzativa da parte delle competenti autorità;
- il Bilancio o Rendiconto dell'Ente.
6.2
Per la valutazione delle iniziative, la Fondazione utilizza metodi e parametri che consentano ove possibile la confrontabilità dei progetti all'interno dello stesso Settore, tenendo conto in ogni caso che saranno privilegiati i progetti aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:
- coordinati fra i vari enti che operano nel Settore;
- finanziamento parziale di altre Istituzioni, di enti o di terzi;
- possibilità di ulteriori sviluppi del settore di intervento o di settori collegati;
- caratteristiche innovative.
6.3
Nell'individuazione dei progetti da finanziare di maggiore dimensione si terrà conto della valutazione, ove possibile, dell'impatto in termini di benefici materiali ed immateriali che il progetto è suscettibile di determinare anche in relazione ai costi del medesimo.
6.4
In particolare ogni singola iniziativa verrà valutata in rapporto alla piena rispondenza del progetto proposto ai programmi della Fondazione ed ai criteri generali contenuti nel presente regolamento.
In rapporto a quanto sopra la Fondazione terrà conto:
- della coerenza interna del progetto, avuto riguardo ai mezzi utilizzati in relazione agli obiettivi perseguiti;
- dell'originalità del progetto e della sua capacità di perseguire in modo efficiente ed efficace i fini verso cui è diretta l'erogazione;
- dell'esperienza maturata dal soggetto richiedente nello stesso settore di attività e nella realizzazione di progetti analoghi;
- dell'esistenza di altri soggetti che finanziano il medesimo progetto e della consistenza di tali finanziamenti;
- del grado di incidenza sul territorio di tradizionale operatività della Fondazione.
Organismi consultivi
7.1
Ai sensi dell'articolo 19.1, punto 7, e dell'articolo 22.2, punto 8, dello Statuto, il Consiglio di Indirizzo ed il Consiglio di Amministrazione possono nominare Commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, formate da persone di particolare competenza e riconosciuto valore nelle aree di intervento della Fondazione.
7.2
I componenti delle Commissioni, di cui al punto precedente, svolgono un ruolo di consulenza nella valutazione tecnica dei progetti a loro sottoposti, nonché possono assumere il ruolo di supervisione sugli stati di avanzamento, sulla realizzazione e sui risultati dei progetti approvati.
Modalità relative alle erogazioni
8.1
La ripetizione degli interventi a favore di uno stesso beneficiario per titoli diversi o per lo stesso titolo non può essere considerata consuetudinaria e non legittima alcun affidamento o aspettativa alla sua continuazione, per lo stesso o diverso ammontare.
8.2
Qualunque variazione apportata al progetto finanziato deve essere tempestivamente comunicata dal richiedente e preventivamente autorizzata dalla Fondazione, altrimenti potrà essere causa di annullamento del contributo.
8.3
Il beneficiario decade dal diritto all'utilizzo del contributo messo a disposizione dalla Fondazione qualora il progetto non sia avviato nei 12 mesi successivi alla comunicazione di accoglimento della richiesta, salvo eventuale proroga di tale termine da domandare espressamente con giustificato motivo.
8.4
Le determinazioni, positive o negative, relative alle richieste di erogazione sono comunicate di norma con lettera entro 30 giorni dalla loro assunzione.
8.5
Per concessioni destinate ad iniziative promosse da particolari soggetti o categorie di cittadini, la Fondazione può operare attraverso la predisposizione di Bandi di erogazione approvati dal Consiglio di Amministrazione e resi pubblici con le modalità fissate dallo stesso.
8.6
L'erogazione delle risorse deliberate per l'intervento è disposta sulla base della documentazione comprovante la spesa effettuata, anche in base a stati di avanzamento dei lavori, tenendo conto che essa deve corrispondere all'effettiva destinazione ed alle finalità che si sono intese finanziare al momento dell'approvazione.
Tuttavia in determinate situazioni può essere disposta l'erogazione parziale e/o anticipata ed in altre il pagamento può avvenire in percentuale sul totale della spesa sostenuta.
Consiglio di Indirizzo
9.1
Il Consiglio di Indirizzo è in generale competente in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità, degli obiettivi ed alla verifica dei risultati della Fondazione.
9.2
A tale fine, fra l'altro, il Consiglio di Indirizzo:
- determina, sull'eventuale proposta del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere dell'Assemblea dei Soci, i programmi pluriennali di attività con riferimento alle peculiarità ed esigenze del territorio, assegnando in via prevalente ai Settori Rilevanti individuati ed in via subordinata agli altri Settori Ammessi le risorse tempo per tempo disponibili e definendo in linea di massima gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
- approva, sentito il parere dell'Assemblea dei Soci, il Documento Programmatico Previsionale annuale relativo agli obiettivi ed alle linee di operatività ed intervento per l'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- decide l'eventuale istituzione, sentito il Consiglio di Amministrazione, di imprese strumentali nell'ambito dei Settori Rilevanti, nonché l'acquisto e la dismissione di partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali;
- definisce le linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- approva il Bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione predisposti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Assemblea dei Soci;
- nell'ambito delle proprie attribuzioni, può istituire Commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, le modalità di funzionamento e le eventuali indennità.
Consiglio di Amministrazione
10.1
Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente riservati ad altro Organo dalla legge o dallo Statuto; ha inoltre la facoltà di proposta e di impulso dell'attività della Fondazione nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Indirizzo. Ad esso pertanto è affidata la gestione operativa della Fondazione.
10.2
Nell'esercizio dell'attività istituzionale, fra l'altro, al Consiglio di Amministrazione sono assegnati i seguenti compiti:
- avanzare proposte sui programmi di attività e di intervento che verranno approvati dal Consiglio di Indirizzo;
- predisporre il Documento Programmatico Previsionale annuale da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per la sua approvazione;
- redigere il Bilancio d'esercizio e la Relazione sulla gestione da sottopone all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- istituire nell'ambito delle proprie attribuzioni Commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, le modalità di funzionamento e le eventuali indennità.
Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuito dallo Statuto una generale facoltà di proposta nei confronti del Consiglio di Indirizzo relativamente a tutte le materie attinenti al funzionamento ed all'attività della Fondazione.
Pubblicità
11.1
Il Regolamento per l'Esercizio dell'Attività Istituzionale, lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico del Bilancio di Esercizio e il Bilancio della Missione Istituzionale sono resi pubblici nelle seguenti forme:
- consultazione presso la sede della Fondazione;
- inserimento nel sito Internet della Fondazione;
- invio all'Autorità di Vigilanza.
Inoltre il Bilancio di esercizio è reso pubblico secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento di contabilità e bilancio emanato dall'Autorità di Vigilanza.
Norma transitoria
12.1
Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nelle forme di cui all'art. 11.
(Art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali")
La Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, Titolare del trattamento, informa che per poter esaminare le richieste di contributo e più in generale per le richieste di valutazione di progetti, è necessario il trattamento di alcuni dati personali, riferiti sia al soggetto giuridico richiedente sia ad alcune persone fisiche riferibili al medesimo soggetto (ad esempio, presidente, referente, membri degli organi).
Il trattamento non tende a coinvolgere, di norma, dati sensibili o giudiziari; tali informazioni possono nondimeno emergere in relazione a taluni particolari soggetti (ad esempio, in presenza di una associazione religiosa, oppure di una realtà univocamente connessa ad una specifica patologia, o anche in caso di informazioni che possano emergere dallo stato di famiglia richiesto ai fini di particolari iniziative, ecc.).
Il conferimento delle informazioni è facoltativo; nondimeno, il mancato conferimento di alcune di esse può precludere la valutazione o il buon esito della richiesta di contributo o della eventuale successiva richiesta di erogazione.
I dati sono trattati sia con strumenti elettronici sia su supporto cartaceo, e - sia pure nei limiti del perseguimento delle suddette finalità - possono essere comunicati a:
- Istituti di Credito, per l'accredito degli eventuali contributi;
- Amministrazione Finanziaria per le ritenute di legge;
- ACRI, solo in caso di effettiva erogazione di contributo, per finalità statistiche.
Alcune informazioni possono essere comunicate altresì a società/consulenti che coadiuvano la Fondazione nella redazione del documento di Bilancio dell'Ente.
Nell'ambito della Fondazione i dati possono essere trattati da specifici Incaricati afferenti all' Ufficio Segreteria della Fondazione.
Alcune informazioni sintetiche (ragione sociale, contributo accordato, progetto di riferimento) e le relative immagini possono essere altresì divulgate sia a mezzo stampa che sul sito Internet istituzionale o utilizzate nella redazione dei documenti di bilancio per presentare l'attività della Fondazione.
Con l'espresso consenso dell'interessato, tali dati possono essere pertanto utilizzati nello svolgimento della attività della Fondazione: l'interessato potrà in ogni momento chiedere la cessazione di tale utilizzo, rivolgendosi ai recapiti di seguito indicati.
Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal Codice a favore dell'interessato (art. 7 e ss D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196: ad esempio, accesso, cancellazione, aggiornamento, rettificazione, integrazione, ecc.) possono essere rivolte al Titolare del trattamento Fondazione Cassa di Risparmio di Cento Via Matteotti, 8/b 44042 CENTO (FE) Tel.051/901790 Fax 051/6857189 email info@fondazionecrcento.it
Responsabile del trattamento è il Segretario Generale della Fondazione, reperibile ai medesimi recapiti.
L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento eventualmente nominati può essere richiesto scrivendo a: info@fondazionecrcento.it
Tantissimi i bambini presenti con le loro maestre e accompagnati dai genitori, che non hanno voluto mancare alla consegna dei premi.
Dopo anni di cerimonie svoltesi nel prestigioso Teatro Borgatti di Cento, a causa dell'inagibilità temporanea dovuta la terremoto del maggio scorso, l'incontro è stato spostato presso l'Aula Magna del Tecnopolo di Cento.
Le informazioni immesse saranno trattate secondo i termini di Privacy.




